Statuto

Art. 1 – Denominazione – Sede

È costituito il Comitato Vola Gino Lisa, associazione di promozione sociale di persone fisiche senza finalità di lucro, che riunisce per l’appunto solo persone in veste di singolo cittadino, che volontariamente intendono perseguire gratuitamente gli scopi enunciati dallo statuto per l’esclusivo soddisfacimento di un interesse collettivo, questo nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli stessi aderenti. Il Comitato è apartitico e con durata limitata al raggiungimento dello scopo sociale. L’attività gratuita del Comitato e i rapporti degli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Il Comitato ha sede legale in Foggia alla Via Tressanti, al civico 13.

Art. 2 – Scopo/Oggetto

Il Comitato ha un unico scopo-oggetto, cioè quello di costituire un presidio permanente ma a tempo limitato, in difesa dello scalo aeroportuale di Foggia, attualmente denominato ed individuato nel “Gino Lisa”, con sede al Viale degli Aviatori. In particolare il Comitato si batte:

  • per il diritto del cittadino dell’intera provincia di Foggia a godere dell’immediato ripristino del servizio di trasporto aereo sul suo proprio territorio;
  • lo sviluppo infrastrutturale dello scalo, consistente nell’allungamento dell’attuale pista di volo;
  • per potenziare quel diritto e renderlo effettivo e vantaggioso;
  • per indirizzare Aeroporti di Puglia o chi per essa a reinvestire almeno il 50% delle utility di eventuali installazioni realizzate sul sedime aeroportuale

Pertanto l’attività del Comitato ha durata fino al raggiungimento degli obiettivi su espressi.

Art. 3 – Ambiti di attività

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo il Comitato direttamente opera nei seguenti ambiti di attività:

  • organizzare, anche con il supporto di terzi soggetti fisici o giuridici, pubblici o privati, manifestazioni ed eventi collaterali;
  • ideare, elaborare e produrre progetti inerenti alla missione del Comitato;
  • organizzare conferenze, convegni, seminari di ricerca, tavole rotonde e dibattiti in tutti i campi che rientrano negli scopi istituzionali del Comitato;
  • acquisire qualsiasi documentazione pubblica o privata che rientra nell’interesse dello scalo aeroportuale di Foggia;
  • promuovere attività di tipo didattico, oltre che scambi di informazione e di materiale, con enti pubblici e privati, persone e scuole;
  • svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 4 – Soci

Il numero degli aderenti al Comitato è illimitato. Uniche condizioni richieste: 1. che si tratti di persone fisiche ; 2. che condividano gli scopi apolitici del Comitato; 3. che si impegnino concretamente per realizzarli.

Art. 5 – Adesione al Comitato

Chi intende essere ammesso al Comitato dovrà presentare domanda d’iscrizione, attraverso il modulo pre-stampato ufficiale del Comitato che è reso pubblico e disponibile a tutti gli interessati, al Consiglio Direttivo, a mezzo posta elettronica agli indirizzi ufficiali del Comitato, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Comitato. L’accettazione e l’esclusione motivata è deliberata a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, in convocazione straordinaria del Presidente, con la maggioranza assoluta dei presenti, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata a mezzo posta elettronica agli indirizzi ufficiali che sono resi noti.

All’atto della comunicazione di avvenuta adesione il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di associato al Comitato.

Nel caso che la domanda venga respinta l’interessato può presentare al Consiglio Direttivo a mezzo posta raccomandata a/r un ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea ordinaria convocata dal Presidente entro trenta giorni dal ricevimento secondo le modalità di convocazione e votazione previste dal presente Statuto.

Art. 6 – Diritti del socio

La qualità di socio da diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, a partire dal sesto mese dall’accettazione della propria iscrizione.

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Art. 7 – Recesso

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o scioglimento.

Art. 8 – Esclusione

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo in convocazione straordinaria, a maggioranza assoluta e previa convocazione del Presidente, almeno 7 giorni prima della data prevista della convocazione, da effettuarsi a mezzo posta elettronica con specificazione dell’oggetto, nei confronti del socio:

  • che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
  • che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato;
  • che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, al Comitato o fomenti dissidi o disordini fra i soci.

L’esclusione diventa operante dalla notifica a mezzo posta raccomandata a/r dell’emissione del provvedimento.

Art. 9 – Modalità di comunicazione per recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante posta raccomandata a/r. L’associato, potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione di invio, ricorrere all’Assemblea mediante richiesta inviata al Presidente del Comitato mediante raccomandata postale a/r.

Art. 10 – Patrimonio

Il Comitato stante il fine sociale e la tipologia associativa senza finalità di lucro non dispone di alcun patrimonio proprio. Pertanto non necessita di rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo. Per la realizzazione del proprio scopo sociale il Consiglio Direttivo è responsabile in proprio delle relative obbligazioni economiche da sostenersi e deliberate di volta in volta, previa convocazione straordinaria del Presidente e votazione unanime, nonchè opportuna comunicazione all’Assemblea per eventuali contributi economici volontari. E’ fatto divieto a qualsiasi socio di accettare direttamente qualsiasi tipologia di contributo economico da parte di qualsiasi soggetto interno al Comitato o esterno, salvo libera possibilità di questi ultimi di apporre direttamente e per proprio conto i dovuti contributi per la realizzazione degli scopi sociali del Comitato, ai quali intende liberamente aderire.

Art. 11 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente del Comitato;
  • Assemblee

Art. 12 – Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell’assemblea ordinaria, convocata almeno una volta all’anno, deve effettuarsi mediante comunicazioni telematiche almeno quindici giorni prima dell’ adunanza, contenete l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere convocata per motivi di urgenza ed opportunità anche tre giorni prima della data prevista, nelle modalità già su indicate.

Art. 13 – L’Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L’assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati. In quest’ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 14 – L’Assemblea straordinaria

L’Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

  • sulle modificazioni dello Statuto
  • sullo scioglimento del Comitato
  • sulla nomina del Presidente del Comitato

Art. 15 – Validità della votazione in assemblea

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati; ogni associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non può essere portatore di più di una delega; le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento del Comitato per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati presenti.

Art. 16 – Presidenza in assemblea

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal suo delegato fra i componenti del Comitato. La figura del segretario di Assemblea verrà di volta in volta individuato dall’Assemblea.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto inizialmente dai soli soci che hanno costituito il Comitato. Il mandato di questi consiglieri avrà termine non prima di due anni dall’effettiva costituzione del Comitato e contemporaneamente alla scadenza del mandato del Presidente e può essere rieleggibile. Il numero iniziale non potrà subire in alcun modo variazioni in eccesso. Il Consiglio elegge il Presidente solo all’atto della costituzione del Comitato. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei consiglieri. La convocazione è fatta telematicamente non meno di otto giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Comitato. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  • curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
  • compilare eventuali regolamenti interni;
  • dare mandato al Presidente per la stipula di tutti gli atti inerenti all’attività sociale;
  • deliberare circa l’ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
  • di nominare il Vice-Presidente e il Segretario del Comitato le cui funzioni saranno disciplinate dal successivo regolamento;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo solo all’atto costitutivo e dura in carica due anni dall’affettiva nomina; mentre di seguito alla scadenza di tale mandato solo tramite delibera dell’Assemblea, così come precisato per le modalità elettive nelle norme su indicate. Il Presidente è l’unico organo deputato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea a rappresentare formalmente il Comitato in ogni pubblica occasione. È il rappresentante legale pro tempore del Comitato. È tenuto ad adempiere a tutti gli incarichi attinenti alle relative convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, richiamate dalle norme precedenti. Ogni sua azione è pertanto connessa al solo corretto funzionamento interno del Comitato e al mero rapporto esterno rappresentativo con gli organi di stampa e/o soggetti pubblici/privati, sempre e solo per conto e su mandato specifico del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Regolamento interno del Comitato

Il Consiglio Direttivo, previa convocazione specifica del Presidente, entro venti giorni dalla costituzione formale, delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, l’approvazione di un regolamento interno di funzionamento al sol fine di inquadrare meglio l’ attività del Comitato, purchè tali regolamenti non siano in contrasto effettivo con quanto indicato in tale Statuto. Il fine unico di tale regolamento è, pertanto, quello di integrare tale Statuto. Tale regolamento avrà, pertanto, lo stesso valore normativo dello Statuto, con tutte le connesse conseguenze per i soci.

Art. 20 – Scioglimento

Lo scioglimento anticipato del Comitato può essere deliberato solo dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei presenti in prima convocazione o la maggioranza assoluta sempre dei presenti al voto in seconda.

Art. 21 Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge in materia vigenti.